Si ricorda che tutti i produttori o importatori di Pneumatici possono gestire gli PFU in forma singola o associativa, e si deve comunicare entro il 30/11/2014
l’incarico affidato a un gestore autorizzato per la raccolta, come previsto dal DM. 82 art 3 comma 4
DM 82 DEL 11 APRILE 2011 ART. 3 CO. 4
”Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti, il produttore o l’importatore può gestire gli PFU sia direttamente sia
attraverso gestori autorizzati di PFU. Nel caso in cui il produttore o l’importatore gestisce gli PFU attraverso gestori autorizzati, invi apposita dichiarazione
all’autorità competente, utilizzando il modulo di cui all’allegato C, entro il 30 novembre dell’anno precedente. la durata dell’incarico al gestore ha una durata
non inferiore ad un anno solare.”