Si  ricorda che tutti i produttori o importatori di Pneumatici possono gestire gli PFU in forma singola o associativa, e si deve comunicare entro il 30/11/2014

l’incarico affidato a un gestore autorizzato per la raccolta, come previsto  dal DM. 82 art 3 comma 4

DM 82 DEL 11 APRILE  2011 ART. 3 CO. 4

”Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti, il produttore o l’importatore può gestire gli PFU sia direttamente sia

attraverso gestori autorizzati di PFU. Nel caso in cui il produttore o l’importatore gestisce gli PFU attraverso gestori autorizzati, invi apposita dichiarazione

all’autorità competente, utilizzando il modulo di cui all’allegato C, entro il 30 novembre dell’anno precedente. la durata dell’incarico al gestore ha una durata

non inferiore ad un anno solare.”