Un materiale è definibile rifiuto nel momento in cui soddisfa la seguente definizione: “ è rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nel catalogo Europeo dei rifiuti di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. Anche i pneumatici, di conseguenza, possono trasformarsi in rifiuti ed in questo caso esso viene definito Pfu (cioè “pneumatico fuori uso”) e classificato con il Codice Cer 160103 dall’Elenco Europeo dei Rifiuti (l’elenco di tutti i rifiuti, classificati secondo i rispettivi Cer, è contenuto nell’allegato D alla Parte IV del citato Dlgs 152/2006 aggiornato alla luce della decisione 2014/955/Ue).

 

DEFINIZIONE PNEUMATICO FUORI USO

Pfu, ha un significato preciso che vuole cioè spiegare quale sia stato il processo per il quale il pneumatico è diventato un rifiuto. “Fuori uso”, infatti, sta a significare che il pneumatico in quanto tale ha cessato di poter svolgere la sua funzione originaria, quella cioè di completare la ruota di un veicolo per consentirne la mobilità in condizioni di sicurezza. In pratica, quel pneumatico non potrà più tornare ad essere un pneumatico, perché il suo proprietario ha compiuto l’atto di “disfarsene” per avviarlo a recupero, rendendolo così un Pfu, cioè un rifiuto. Ciò non toglie che il materiale di cui il pneumatico è composto possa tornare a nuova vita, ed essere reinserito nei processi di produzione industriale per generare altri prodotti utili.

 

DEFINIZIONE PNEUMATICO USATO

Naturalmente la dizione “pneumatico usato” risulta più generica. Essa infatti indica che il pneumatico non è nuovo ed è stato usato.

ed a questo punto è necessario fare una distinzione precisa per evitare di confondere il “pfu” e il pneumatico usato:

  • il primo è che il pneumatico sia stato utilizzato così tanto da renderlo un rifiuto;
  • il secondo è che il pneumatico, benché usato, possa ancora essere utilizzato per la sua funzione originaria, e in questo caso esso è ancora un prodotto. Ciò avviene quando il pneumatico è ancora in buone condizioni e può essere riutilizzato direttamente nel rispetto della disciplina di settore tecnica e stradale (l’articolo 66 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 – limite di usura del battistrada si veda). Oppure quando il pneumatico non ancora diventato rifiuto risulta “ricostruibile” attraverso una ricopertura che gli restituisce le prestazioni richieste.

Di conseguenza:

Il pneumatico usato non è rifiuto

  1.  nel caso di reimpiego tal quale
  2.  nel caso sia ricostruibile e non sia abbandonato o destinato al recupero o allo smaltimento

Il pneumatico usato è rifiuto (Pfu)

  1.  quando non è nè reimpiegabile tal quale, nè ricostruibile
  2.  quando viene abbandonato oppure viene destinato al recupero o allo smaltimento

 

CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

I rifiuti vengono distinti in base alla:

  • Provenienza: urbani assimilabili o speciali
  • Pericolosi non pericolosi;

Queste distinzioni hanno importanti conseguenze a livello gestionale e sanzionatorio.

 

CLASSIFICAZIONE del pfu

il Codice europeo dei rifiuti (Cer) stabilisce chiaramente che i Pfu sono rifiuti NON pericolosi, come risulta dall’allegato D alla Parte IV del Dlgs 152/2006 (cd. “Codice ambientale”). Anche rispetto alla provenienza non ci dovrebbero essere equivoci: sono certamente rifiuti speciali, anche se tale ordinamento è avvenuto non senza incertezza da parte di molti operatori. Infatti negli anni passati, e in attesa che si attivasse un sistema nazionale funzionante per la raccolta e il riciclo dei Pfu, moltissimi pneumatici sono stati accumulati in varie forme nel territorio nazionale (le stime parlano di circa 2 milioni di tonnellate di Pfu stoccati più o meno lecitamente o addirittura abbandonati). In particolare quelli abbandonati sul suolo pubblico rientrano per necessità tra i “rifiuti urbani”. Per questo risulta ancora diffusa l’idea che i Pfu possano appartenere ad entrambe le categorie (speciali e urbani). In realtà, mano a mano che si svilupperà il sistema nazionale per il recupero e saranno sempre più contenute le pratiche illecite di abbandono, i pneumatici fuori uso si sottrarranno progressivamente alla possibilità di essere rifiuti urbani e confluiranno sempre più verso il ciclo di recupero di materia e di energia dei rifiuti speciali.  In ogni caso, occorre sottolineare che nessun pneumatico (fuori uso o riutilizzabile) può essere abbandonato (lungo le strade, nei prati, sul greto dei torrenti ecc.). Tale condotta, infatti, integra gli estremi di una violazione precisa, punita severamente con un’apposita sanzione amministrativa pecuniaria (se la condotta viene posta in essere da un privato) e con un altrettanto apposita sanzione penale (se, invece, avviene da parte di una impresa), ai sensi degli articoli 255 e 256, comma 2, Dlgs 152/2006.

Per ulteriori approfondimenti in materia di trasporto o possibilità di riciclaggio non esitare a contattarci