Soppresso il SISTRI, quali conseguenze per le imprese?

  • Posted on 20 Feb 2019
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Il SISTRI  (acronimo per sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) dal 1° Gennaio 2019 è stato soppresso ufficialmente. Lo ha previsto, ricordiamo, il “decreto semplificazioni” (Dl 135/2018)

 

La fine dell’”Era Sistri”

L’art. 6 del D.L. Semplificazioni (D.L. 14 dicembre 2018, n. 135) è chiarissimo: dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tranciabilità dei rifiuti (SISTRI) e, conseguentemente, non sono dovuti i relativi contributi, difatti si dispone, a partire dal 1° gennaio 2019, la soppressione:

– del SISTRI, previsto e disciplinato dall’art. 188-ter del D.Lgs. 152/2006,

– dell’obbligo di pagamento del contributo per l’iscrizione allo stesso sistema.

Stop alle proroghe, dunque, così come alle modifiche dell’ultimo minuto e alle incertezze, il SISTRI è giunto a capolinea.

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Dunque, dal prossimo anno non dovranno più essere pagati i contributi posti a carico degli operatori iscritti e di altri soggetti ) per il funzionamento del SISTRI.

 

Norme abrogate

Per rendere effettiva la cancellazione del SISTRI dall’ordinamento è necessario spazzare via tutte le norme che vi fanno rinvio imponendolo come obbligo. Per tale motivo, il DL Semplificazioni stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’abrogazione delle disposizioni di rango primario che disciplinano il SISTRI.

 

Gestione dei contributi 2018

Sempre l’art. 6 del DL Semplificazioni, oltre ad abrogare l’art. 14-bis del D.L. 78/2009, dispone che i contributi relativi all’anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, debbano essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, all’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente.

Il disegno di legge di Bilancio 2019, attualmente all’esame del Parlamento, prevede che la dotazione di tale capitolo sia di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.

 

Disciplina transitoria applicabile

In base all’art. 6, comma 3, del DL Semplificazioni sempre dal 1° gennaio 2019 e fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente, i soggetti obbligati all’iscrizione al SISTRI dovranno garantir la tracciabilità dei rifiuti effettuando i tradizionali adempimenti.

Ciò vuol dire che imprese e tutti i soggetti tenuti ad osservare le disposizioni in tema di tracciabilità dei rifiuti dovranno provvedere alla tenuta e alla compilazione dei registri di carico e scarico, dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) per il trasporto degli stessi, e alla trasmissione annuale del MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale).

Questi “adempimenti tradizionali” potranno essere effettuati in formato digitale: infatti, l’art. 194-bis del D.Lgs. 152/2006 prevede tale possibilità, in attuazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del FIR.

Il DL Semplificazioni prevede altresì, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’applicazione delle sanzioni, relative agli adempimenti suddetti.

Le sanzioni richiamate fanno riferimento alla mancata o non corretta compilazione degli adempimenti “tradizionali” (MUD, registri di carico e scarico e formulari di trasporto).

Nuovo sistema

Come accennato, l’organizzazione e la gestione del nuovo sistema verrà effettuata direttamente, mediante internalizzazione, dallo stesso Ministero dell’Ambiente, in modo tale da determinare, da un lato, risparmi di spesa e, dall’altro, un efficientamento del servizio: “la scelta effettuata” – si leggeva nella relazione del pre-Consiglio dei Ministri – “è in linea con l’ordinamento eurounitario di riferimento, il quale prevede tre distinte modalità di gestione dei servizi, ivi compresa quella “diretta.”

 

Conformità alla normativa Ue sui rifiuti

Per avere un’idea di come sarà il nuovo sistema che subentrerà al SISTRI dobbiamo vedere il ddl “Legge di delegazione europea 2018” (A.S. n. 944), all’esame del Senato in sede referente, il quale porterà a una vera e propria riforma della Parte Quarta del “TU Ambientale”.

In particolare, l’art. 15 del DDL detta in modo molto dettagliato principi e criteri direttivi specifici (nonché sotto-criteri) da osservare nell’esercizio della delega per l’attuazione delle direttive UE. Uno di questi criteri impone la modifica e l’estensione del sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti (SISTRI) richiedendo che vengano assolte le seguenti funzioni:

1) consentire, anche attraverso l’istituzione di un Registro elettronico nazionale (con costi a carico degli operatori), la trasmissione, da parte degli enti e delle imprese che producono, trasportano e gestiscono rifiuti a titolo professionale, dei dati ambientali inerenti alle quantità, alla natura e all’origine dei rifiuti prodotti e gestiti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, dalle operazioni di riciclaggio e da altre operazioni di recupero;

2) garantire l’omogeneità e la fruibilità dei dati, mediante specifiche procedure per la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico, dei formulari di trasporto e del catasto dei rifiuti, per la trasmissione dei relativi dati al Registro elettronico nazionale;

3) agevolare l’adozione di politiche di sviluppo e di analisi economiche per migliorare le strategie di economia circolare e l’individuazione dei fabbisogni di impianti collegati alla gestione dei rifiuti;

4) ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese;

5) garantire l’acquisizione dei dati relativi alle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti nel Registro elettronico nazionale;

6) procedere alla revisione del sistema sanzionatorio relativo agli adempimenti di tracciabilità, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità in funzione dell’attività svolta, della pericolosità dei rifiuti e delle dimensioni dell’impresa;

7) garantire l’accesso al registro elettronico in tempo reale da parte di tutte le autorità preposte ai controlli.