Con la presente si ricorda che il 1 Giugno 2015 entrerà in vigore la nuova classificazione di pericolo dei rifiuti (Regolamento UE 1357/2014, Decisione 2014/955/UE e Regolamento UE 1342/2014 – è applicabile dal 18 giugno 2015).
Il Regolamento UE 1357/2014 varia l’elenco delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.
La Decisione 2014/955/EU varia le modalità di classificazione dei rifiuti.
Il Regolamento UE 1342/2014 introduce nuove sostanze e nuovi limiti all’elenco dei POP (Inquinanti Organici Persistenti).
Nel Regolamento UE 1357/2014 vengono:
• ridefinite alcune classi di pericolo;
• introdotti nuovi criteri relativi all’attribuzione delle classi di pericolo;
• cambiati i limiti di concentrazione per alcune classi di pericolo;
• rinominate le caratteristiche di pericolo: da H ad HP.
La Decisione 2014/955/UE oltre a variare la descrizione di alcuni codici CER (tra i più utilizzati si segnalano i codici CER 12.01.16*, 12.01.17 e 20.03.06), ne introduce 3 nuovi:
Codice CER 01.03.10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
Codice CER 16.03.07* mercurio metallico
Codice CER 19.03.08* mercurio parzialmente stabilizzato
In merito a quanto sopra, riteniamo utile:
1 – invitare i PRODUTTORI DEI RIFIUTI di provvedere allo smaltimento, ove possibile, dei rifiuti speciali pericolosi e dei rifiuti speciali codificati con codici CER “a specchio” (ad esempio codice CER 12.01.17, 15.02.03, ……..…) entro il 31 maggio 2015;
2 – valutare nuovamente la classificazione dei rifiuti speciali pericolosi e dei rifiuti speciali non pericolosi conferiti in discarica (tra cui i rifiuti codificati con codici CER “a specchio”); in considerazione di ciò sottoporre i rifiuti ad analisi di caratterizzazione.
Inoltre, relativamente al SISTRI il portale ha diffuso una procedura relativa alle modalità operative previste per l’adeguamento della classificazione dei rifiuti alle nuove disposizioni normative con particolare riferimento ai rifiuti ai rifiuti caricati e non movimentati alla data del 1° giugno 2015.